L'allattamento al seno durante il primo anno di vita del bambino comporta la necessità di conciliare maternità e attività lavorativa.
In materia di allattamento e lavoro, con il Decreto Legislativo (l'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 integrato dalle circolari INPS) la normativa italiana sostiene un ruolo genitoriale attivo nella crescita e nello sviluppo dei bambini nel loro primo anno di vita, prevedendo tutele per supportare l'allattamento anche dopo il rientro al lavoro, attraverso permessi riconosciuti per diritto alla madre lavoratrice e, in casi specifici, anche al padre lavoratore.
In pratica, la legge prevede permessi per allattamenti interamente retribuiti, assicurando così ai genitori la possibilità di assentarsi senza subire perdite economiche.
Vediamo, dunque, quali sono diritti e regole per la richiesta dei permessi, durata e modalità di fruizione, procedura di richiesta all'azienda.
Permesso per allattamento, la normativa
I permessi per allattamento sono una forma di tutela genitoriale che si concretizza nell'orario ridotto per allattamento, ovvero permessi giornalieri retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro per un certo numero di ore.
Si tratta di ore di riposo retribuite concesse giornalmente ai genitori lavoratori per assentarsi dal posto di lavoro e dedicarsi alle cure del proprio figlio nell'arco del suo primo anno di età.
In sostanza, ecco cosa dice la normativa: secondo l'art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le lavoratrici madri dipendenti hanno il diritto di usufruire dei permessi per allattamento, noti anche come "riposi giornalieri per allattamento".
Ore di allattamento: la durata
I permessi hanno una durata fino a due ore giornaliere per i lavoratori a tempo pieno e di un'ora per quelli a tempo parziale (part-time).
Questo significa che durante il primo anno di vita del bambino, si possono richiedere due permessi per allattamento di un'ora ciascuno.
Se la lavoratrice può utilizzare un asilo nido o un'altra struttura idonea sul luogo di lavoro, la durata del permesso si dimezza.
I permessi per allattamento possono essere utilizzati in modo consecutivo, uscendo prima dall'ufficio o dall'azienda, oppure si può scegliere di ripartirli in due momenti distinti della giornata lavorativa, mezz'ora al mattino e mezz'ora al pomeriggio.
I riposi per allattamento spettano anche ai dipendenti con contratto di lavoro part-time. Tuttavia, nel caso in cui l'orario lavorativo giornaliero sia inferiore a 6 ore, i riposi vengono ridotti a un'ora al giorno.
Anche in questo caso, se la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di un'altra struttura idonea, la durata dei permessi si dimezza (quindi 30 minuti al giorno per il part-time).
Oltre ai permessi per allattamento, le lavoratrici madri hanno diritto anche a congedi parentali e ferie annuali, che contribuiscono anch'essi alla conciliazione tra maternità e lavoro nel primo anno di vita del bambino.
La durata complessiva dei permessi per allattamento dipende dal momento in cui la lavoratrice rientra al lavoro dopo la maternità.
Se il rientro avviene dalla maternità obbligatoria senza aver richiesto il congedo parentale, ha diritto a nove mesi di allattamento.
Se invece rientra dalla maternità facoltativa, ha diritto a tre mesi di allattamento. La riduzione a 3 mesi di permessi in caso di rientro dal congedo parentale è prevista solo per il primo figlio.
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A questo proposito è bene notare che i permessi per allattamento sono diversi e aggiuntivi rispetto al congedo parentale facoltativo.
Quest'ultimo è un periodo di astensione più lungo che la madre può richiedere dopo il congedo di maternità obbligatorio.
I permessi per allattamento, invece, si aggiungono al periodo di congedo di maternità obbligatorio, che la madre deve necessariamente prendere nei primi mesi dopo il parto.
Lo scopo di questi permessi giornalieri è proprio favorire la conciliazione tra maternità e attività lavorativa, consentendo alla madre di allattare anche dopo il rientro al lavoro.
Riposi giornalieri per allattamento, chi ne ha diritto?
Il diritto ai permessi per allattamento è garantito a tutti i genitori dipendenti, principalmente alle madri, e riguarda tanto i casi di nascita biologica quanto quelli di adozione o affidamento.
Questo diritto è esteso sia alla madre sia al padre che lavorano, a condizione che rispettino determinati criteri e condizioni previste dalla legge, anche in caso di parto plurimo, per il quale i periodi di riposo sono raddoppiati e in caso di affidamento o adozione.
Permessi per allattamento: i diritti riconosciuti anche al padre lavoratore
La normativa italiana prevede la possibilità anche per il padre lavoratore dipendente (non autonomo) di richiedere i permessi giornalieri per allattamento in specifiche condizioni, al fine di promuovere la condivisione di responsabilità genitoriali, previa presentazione di domanda sia al datore di lavoro sia all'INPS.
Il padre ha diritto ai permessi retribuiti per allattamento nei seguenti casi:
- decesso o grave infermità della madre;
- rinuncia ai permessi da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
La richiesta va presentata al datore di lavoro seguendo la medesima procedura prevista per le lavoratrici madri.
Richiesta allattamento al datore di lavoro e il ruolo dell'INPS
Come richiedere i permessi per allattamento? Per fruire dei riposi giornalieri, il genitore deve presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro con il quale deve concordare la loro distribuzione, allegando il certificato di nascita del bambino.
In caso di mancato accordo con il datore di lavoro, la ripartizione delle ore riservate all'allattamento viene stabilita dalla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza.
L'indennità per i permessi viene interamente anticipata dal datore di lavoro, salvo per le categorie di lavoratrici per cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.
Questo significa che in via ordinaria è il datore di lavoro a corrispondere la consueta paga relativa alla prestazione per attività lavorativa, facendo poi richiesta di rimborso all'INPS, che garantisce la copertura economica dei permessi per allattamento.
È doveroso fare una precisazione: la madre lavoratrice deve fare presentare domanda direttamente al datore di lavoro, ma non ha l'obbligo di inviare la documentazione all'INPS, a meno di non rientrare tra le categorie che ricevono il pagamento diretto dell'INPS.
I padri lavoratori, invece, devono fare richiesta sia al datore di lavoro sia alla sede INPS di appartenenza, utilizzando i canali telematici disponibili per l'inoltro della domanda e della documentazione necessaria.
La normativa, inoltre, entra nel merito anche e soprattutto quando il lavoro femminile comporta l'esposizione a determinati fattori di rischio.