Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22621, ha confermato la reintegra di un lavoratore licenziato dopo tre visite fiscali INPS concluse senza esito.
Il caso, nato da una controversia tra un'azienda e un dipendente del settore chimico-farmaceutico, chiarisce quali limiti abbia il valore probatorio dei verbali del medico fiscale e ribadisce su chi ricada l'onere di dimostrare la legittimità del licenziamento.
Quando l'irreperibilità durante la visita fiscale non è una prova sufficiente
Tre accessi del medico fiscale, tre esiti negativi e un licenziamento per giusta causa. Sembrava una vicenda destinata ad avere un esito scontato. Eppure la Cassazione ha stabilito che, in determinate circostanze, la sola dicitura riportata nel verbale INPS non è sufficiente a dimostrare che il lavoratore abbia violato gli obblighi legati alla malattia.
La controversia prende avvio nell'autunno del 2023. L'azienda contestava al dipendente tre episodi di presunta irreperibilità durante le visite fiscali effettuate il 7 settembre, il 17 ottobre e il 20 ottobre. Nei verbali comparivano formule come "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo" oppure "non ha risposto nessuno all'indirizzo". Su questa base il datore di lavoro aveva disposto il licenziamento per giusta causa.
Potrebbe interessarti anche:
- Assegno unico e bonus bebè: perché possono frenare le madri
- Medico di famiglia e ricette: il TAR ferma l'obbligo di trascrizione
- Legge 104: tre condizioni certificate dalla Cassazione permettono di mantenere i permessi anche con il familiare ricoverato
Il lavoratore ha, però, impugnato il provvedimento ottenendo ragione sia davanti al Tribunale di Venezia sia in Corte d'Appello. La decisione è stata infine confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026.
Perché il verbale del medico fiscale può essere interpretato in modi diversi
Il punto centrale della decisione riguarda il significato attribuito alle formule utilizzate nei verbali del medico fiscale.
Secondo l'azienda, l'espressione "effettuato l'accesso" dimostrava che il sanitario avesse raggiunto correttamente l'abitazione e che l'assenza fosse quindi imputabile esclusivamente al lavoratore.
La Cassazione ha, invece, condiviso il ragionamento dei giudici di merito. Quelle annotazioni, osserva la Corte, possono descrivere situazioni differenti e non consentono automaticamente di affermare che il dipendente fosse assente dal domicilio.
Va detto che alcuni dettagli hanno avuto un peso decisivo.
Tra questi compare l'annotazione relativa all'"impossibilità a lasciare l'invito". Se il medico fosse arrivato davanti all'abitazione senza ricevere risposta, avrebbe normalmente potuto lasciare un avviso nella cassetta della posta. L'impossibilità di farlo lascia, invece, aperta anche un'altra ipotesi: che l'indirizzo non fosse stato individuato correttamente o che vi fossero difficoltà materiali nel raggiungere l'abitazione.
C'è, poi, un elemento cronologico che i giudici hanno ritenuto particolarmente significativo. Altre visite fiscali effettuate pochi giorni prima e pochi giorni dopo erano andate regolarmente a buon fine presso lo stesso indirizzo. Un particolare apparentemente secondario, ma che ha contribuito a mettere in dubbio l'interpretazione proposta dal datore di lavoro.
L'atto pubblico fa prova, ma non delle valutazioni del verbalizzante
Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda il valore giuridico del verbale redatto dal medico fiscale.
L'azienda sosteneva che, trattandosi di un atto pubblico, il documento facesse piena prova fino a querela di falso, richiamando l'articolo 2700 del Codice civile.
La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: l'atto pubblico prova i fatti che il pubblico ufficiale dichiara di avere direttamente compiuto o constatato. Diverso è il discorso per le valutazioni, le interpretazioni o gli apprezzamenti contenuti nel verbale.
Il punto è che i giudici non hanno mai contestato ciò che il medico aveva realmente visto durante il controllo. Hanno semplicemente osservato che le espressioni utilizzate non erano sufficientemente univoche per dimostrare l'effettiva irreperibilità del lavoratore. Per questo motivo non era necessaria alcuna querela di falso.
Chi deve dimostrare la legittimità del licenziamento
La sentenza affronta anche un altro aspetto spesso oggetto di controversie.
Secondo la società, sarebbe spettato al lavoratore dimostrare di essere effettivamente presente in casa durante i controlli.
La Suprema Corte ha escluso questa ricostruzione richiamando l'articolo 5 della legge n. 604 del 1966, secondo cui è il datore di lavoro a dover provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
La Corte distingue inoltre due piani giuridici differenti.
Le regole che disciplinano il riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell'INPS non coincidono con quelle applicabili nel procedimento disciplinare interno all'azienda. L'onere probatorio previsto nei confronti dell'INPS non può, quindi, essere trasferito automaticamente alla valutazione della legittimità del licenziamento.
La visita fisioterapica non salva automaticamente il lavoratore
Uno dei tre episodi contestati presentava caratteristiche diverse.
Il 17 ottobre 2023 il dipendente era realmente assente dal domicilio perché impegnato in una seduta di massofisioterapia collegata a una lombosciatalgia. Non aveva però comunicato preventivamente l'uscita all'azienda, come previsto dal CCNL chimici-farmaceutici.
Eppure anche questo episodio non ha giustificato il licenziamento.
La questione, però, è un'altra: il contratto collettivo applicabile prevedeva per quella specifica violazione esclusivamente sanzioni conservative, come il richiamo disciplinare o altre misure meno gravi rispetto all'espulsione.
In assenza di ulteriori elementi o di una recidiva, il giudice non può sostituire la sanzione prevista dal contratto con il licenziamento.
La Cassazione richiama, sul punto, un orientamento ormai consolidato, rafforzato anche dalla sentenza n. 128 del 2024 della Corte Costituzionale.
Una decisione che non elimina gli obblighi del lavoratore
La sentenza non modifica le regole sulle visite fiscali né autorizza i lavoratori ad assentarsi liberamente durante la malattia.
Resta fermo l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità e di osservare le eventuali procedure previste dalla legge o dal contratto collettivo. Ciò non toglie che, quando il licenziamento si fonda esclusivamente su verbali formulati in modo ambiguo, il giudice debba verificare se gli elementi raccolti siano davvero sufficienti a dimostrare l'inadempimento contestato.
A conti fatti, la decisione ribadisce un principio destinato ad avere rilievo anche in altre controversie: il verbale del medico fiscale costituisce una prova rilevante, ma non può essere interpretato automaticamente come dimostrazione definitiva dell'assenza ingiustificata. Ogni caso richiede una valutazione complessiva dei fatti, delle circostanze concrete e delle regole previste dalla contrattazione collettiva.
Fonte: