Dopo l’annuncio della firma, arrivano i contenuti dell’ipotesi di Accordo collettivo nazionale che riguarda i medici di medicina generale e la loro presenza nelle Case della Comunità. Il testo disciplina i rapporti con i medici di famiglia nell’ambito dell’attuazione dell’investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”, inserito nella Missione 6 Salute, Componente 1 del Pnrr.
L’accordo è stato firmato il 23 giugno 2026 da Sisac, Fimmg e Fmt. Non hanno invece firmato Smi e Snami. Il nuovo testo modifica l’Acn del 15 gennaio 2026 e introduce le disposizioni necessarie per organizzare, nei territori, la presenza dei medici di medicina generale all’interno delle strutture pensate per rafforzare l’assistenza territoriale.
Il primo intervento riguarda l’articolo 1 dell’Acn, dove viene inserito un nuovo comma. La disposizione stabilisce che, per contribuire all’attuazione dell’investimento previsto dal Pnrr, i medici del ruolo unico di assistenza primaria operano all’interno delle Case della Comunità, secondo gli standard indicati dal Dm 23 maggio 2022, n. 77.
Fino a 6 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Il punto centrale dell’accordo riguarda l’articolo 31. Il testo prevede che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, titolari di incarico a tempo determinato o indeterminato, svolgano attività assistenziale a prestazione oraria sulla base delle determinazioni dell’Azienda di appartenenza.
Per i medici già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta, che non abbiano accettato il completamento dell’impegno settimanale, viene introdotto l’obbligo di svolgere fino a 6 ore settimanali nelle Case della Comunità. L’attività dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20, presso le sedi indicate dall’Azienda.
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Si tratta di una previsione che punta a rendere più concreta la presenza dei medici di famiglia nelle nuove strutture territoriali. L’obiettivo indicato dal testo è assicurare la presenza di almeno un medico appartenente al ruolo unico di assistenza primaria nella fascia oraria 8-20, così da sostenere la continuità dell’assistenza e la presa in carico dei cittadini.
Il ruolo delle Aziende nell’organizzazione dei turni
La programmazione viene affidata alle Aziende. Saranno loro a individuare il fabbisogno orario necessario per garantire l’operatività della Casa della Comunità. Prima dovranno allocare il personale convenzionato già impiegato in attività oraria; poi, in caso di fabbisogno residuo, dovranno ripartirlo tra tutti i medici a ciclo di scelta che operano nel territorio di competenza della struttura.
L’accordo lascia comunque un margine di flessibilità. Dopo la ripartizione del fabbisogno residuo da parte dell’Azienda, i medici potranno concordare tra loro una diversa organizzazione dei turni. In questo caso dovranno comunicare preventivamente al Distretto gli orari e i nominativi dei professionisti che svolgeranno il servizio.
Resta però un vincolo preciso: la presenza dovrà essere assicurata per almeno 3 ore continuative. Questo limite serve a evitare una frammentazione eccessiva dell’attività e a garantire una copertura più stabile all’interno delle Case della Comunità.
Le modifiche ai compiti del medico
Il testo interviene anche sull’articolo 43 dell’Acn, inserendo tra i compiti del medico lo svolgimento delle ore previste presso la sede della Casa della Comunità. La novità, quindi, non riguarda soltanto l’organizzazione dei turni, ma entra anche nella definizione delle funzioni attribuite ai medici di medicina generale nell’ambito del nuovo assetto dell’assistenza territoriale.
Viene inoltre precisato che l’attività di continuità assistenziale notturna, diurna, feriale e festiva si svolge presso la sede indicata dall’Azienda, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni. Anche questo passaggio conferma il ruolo centrale delle Aziende nella definizione concreta dei luoghi e delle modalità di svolgimento dell’attività.
Il quadro che emerge è quello di un tentativo di integrare maggiormente i medici di famiglia nelle strutture del Pnrr, affidando però alla programmazione locale il compito di trasformare le previsioni contrattuali in servizi effettivi.
Il compenso previsto: 38,72 euro l’ora
Sul piano economico, la modifica riguarda l’articolo 47. Per i medici chiamati a svolgere le ore nelle Case della Comunità viene previsto un compenso omnicomprensivo pari a 38,72 euro per ciascuna ora di attività.
Il testo stabilisce inoltre che il contributo assicurativo dello 0,72% venga calcolato sul valore equivalente alla quota A. Per le funzioni previste dall’accordo, i compensi sono definiti esclusivamente dalla contrattazione nazionale.
Restano possibili eventuali integrazioni regionali, ma soltanto se collegate a ulteriori funzioni specifiche. In questo modo il testo prova a delimitare con chiarezza il perimetro economico dell’attività prevista nelle Case della Comunità, distinguendo le ore disciplinate dall’accordo nazionale da eventuali incarichi aggiuntivi definiti a livello regionale.
Un passaggio decisivo per l’assistenza territoriale
L’ipotesi di accordo rappresenta un passaggio contrattuale importante per rendere operativa la presenza dei medici di famiglia nelle Case della Comunità. Queste strutture sono uno degli elementi centrali della riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal Pnrr, con l’obiettivo di rafforzare la presa in carico delle persone e avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.
La firma del testo, però, non chiude la partita. La concreta attuazione dipenderà dalla capacità delle Aziende di definire i fabbisogni orari, organizzare i turni, coordinare i professionisti e garantire una presenza medica continuativa nelle strutture.
Il nuovo accordo fissa quindi le regole generali: fino a 6 ore settimanali, attività dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 20, turni di almeno 3 ore continuative e compenso di 38,72 euro l’ora. Ora il passaggio più delicato sarà portare queste previsioni nei territori, dove si misurerà davvero la capacità delle Case della Comunità di diventare un punto stabile della nuova assistenza sanitaria di prossimità.
Fonti:
Quotidiano Sanità - Medici di famiglia nelle Case della Comunità. Ecco il testo dell’accordo: fino a 6 ore a settimana e compenso di 38,72 euro l’ora