Chi si ammala e non riesce a farsi visitare subito dal medico di famiglia rischia, ancora oggi, di perdere la copertura economica per quella prima giornata di malattia. Una situazione tutt'altro che rara, considerando la difficoltà crescente nel prenotare un appuntamento in tempi brevi presso gli ambulatori di medicina generale.
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS interviene proprio su questo punto, ampliando le tutele per i lavoratori dipendenti.
Cosa prevedeva la regola precedente
Fino al 3 settembre 2026, la prestazione economica di malattia decorreva, come regola generale, dalla data di redazione del certificato medico. Era già prevista un'eccezione per il giorno immediatamente precedente, ma solo a due condizioni molto specifiche: che il medico indicasse nel certificato, nel campo dedicato, la data del giorno prima come inizio della malattia, e che la visita fosse stata effettuata a domicilio.
Chi veniva visitato in ambulatorio, anche a fronte di un peggioramento iniziato il giorno precedente, restava escluso da questa possibilità.
La novità della circolare 92/2026
Con la nuova circolare, l'INPS adotta quella che definisce una "interpretazione evolutiva" del regolamento che disciplina la materia, risalente al 1963. La distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale viene superata: da ora, anche chi si reca fisicamente presso lo studio del proprio medico curante può ottenere il riconoscimento della giornata precedente, a parità di condizioni.
Un esempio concreto aiuta a comprendere la portata del cambiamento: se una persona si sente male di lunedì ma riesce a ottenere una visita in ambulatorio solo martedì, il lunedì potrà comunque rientrare nel periodo di malattia indennizzato, a patto che il medico lo attesti correttamente nel certificato.
Perché l'INPS ha cambiato orientamento
Alla base della decisione, presa d'intesa con il Ministero del Lavoro, l'Istituto individua tre fattori che hanno progressivamente modificato l'accesso alle cure territoriali: la riduzione del numero di medici di medicina generale, l'aumento dei carichi di lavoro anche di natura burocratica, e la diffusione della prassi degli accessi su appuntamento negli studi medici.
Elementi che, secondo l'INPS, rendevano sempre più frequente il caso di lavoratori penalizzati solo perché non riuscivano a essere visitati lo stesso giorno in cui si ammalavano.
Le condizioni da rispettare
Il riconoscimento del giorno precedente non è comunque automatico. Il medico deve necessariamente compilare il campo "Dichiara di essere ammalato dal…" indicando la data del giorno prima: se la data riportata è più lontana nel tempo, la retroattività non si applica e la copertura decorre dal giorno di rilascio del certificato.
C'è poi un'eccezione importante: la nuova regola non vale se il giorno precedente alla visita cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale. In questi casi resta valido il ricorso al Servizio di Continuità Assistenziale, la cosiddetta Guardia Medica, che garantisce comunque una copertura continuativa.
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Da quando si applica
Le nuove indicazioni sono in vigore dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare, e valgono anche per i certificati di continuazione e di ricaduta della malattia. Il principio generale, va precisato, non cambia: la malattia continua a decorrere di norma dalla data del certificato medico.
Quello che si amplia è il ventaglio di situazioni in cui è possibile far retroagire la tutela di un giorno, con l'obiettivo dichiarato di garantire un trattamento più uniforme tra lavoratori, indipendentemente dal tipo di visita ricevuta.
Fonti
INPS - Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia