I LEA identificano i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria che lo Stato riserva ai cittadini in quanto ritenuti fondamentali per la salute degli stessi, in linea con le esigenze della società e, allo stesso tempo, con le modalità di erogazione delle prestazioni da parte del Sistema Sanitario Nazionale (b).
Tali livelli essenziali di assistenza vengono garantiti in maniera completamente gratuita o a seguito del pagamento di un piccolo contributo, calcolato in base al reddito del singolo cittadino (ticket), e possono essere modificati dal governo (attraverso l’emanazione di nuove disposizioni legislative) poiché, con il passare del tempo, potrebbero sorgere nuovi bisogni essenziali per la popolazione o potrebbero cambiare le risorse disponibili da dedicare a questi trattamenti (con la conseguente necessità di un aumento o di una riduzione dei LEA).
Il primo riferimento ai livelli assistenza è già riscontrabile, in Italia, nella Legge 833/78 che ha istituito il Sistema Sanitario Nazionale (SSN); successivamente, con il Decreto legislativo 299/99, i livelli sono stati riqualificati e sono stati definiti nel dettaglio le tipologie di assistenza e le rispettive prestazioni sanitarie che lo Stato si impegna a garantire a tutti gli assistiti.
Dal punto di vista finanziario, secondo il Decreto legislativo 299/99 i livelli devono essere definiti contestualmente ai fabbisogni della società ed inoltre, tale riforma ha inserito una modifica molto importante nella denominazione che si è trasformata da livelli di assistenza a livelli essenziali di assistenza.
Ѐ importante anche ricordare che, per la definizione dei LEA, il Governo e le Regioni hanno istituito nel 2000 un Tavolo per analizzare le risorse disponibili e monitorare le erogazioni dei livelli essenziali di assistenza; in tale sede si è ritenuto opportuno stabilire uno specifico accordo tra Governo e Regioni (che si è concretizzato nel 2001 con la Conferenza Stato-Regioni) il quale ha anche consentito la realizzazione del Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria e del Tavolo di definizione dei LEA.
Dopo una serie di accordi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha definito ufficialmente l’entrata in vigore dei livelli essenziali di assistenza, precisandone anche gli ambiti di applicazione.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sui LEA contiene una lista positiva ed una negativa relativamente alle prestazioni ed ai servizi inseriti o meno nei livelli essenziali di assistenza garantiti dallo Stato gratuitamente o a seguito di una partecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
La lista positiva prevede la classificazione di tre livelli essenziali di assistenza:
Nel primo gruppo troviamo, ad esempio:
nel secondo gruppo dei LEA vengono inserite, invece:
inoltre, nell’ultimo gruppo dei livelli essenziali di assistenza si trovano:
Infine, il decreto presenta una lista negativa che contiene tutte quelle prestazioni assistenziali che non vengono ritenute essenziali per la collettività; tale lista è suddivisa in tre aree:
Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 marzo dello stesso anno, contiene i nuovi LEA che vanno a sostituire interamente quelli del precedente decreto.
Il nuovo provvedimento ha come obiettivo quello di andare ad aggiornare le precedenti disposizioni, prevedendo delle prestazioni in linea con i nuovi bisogni fondamentali della società.
In particolare, il nuovo Decreto, definisce nel dettaglio le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini dal SSN, ridefinisce gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche che danno diritto all’esenzione, descrive con maggior dettaglio le prestazioni già incluse nei LEA ed, infine, innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale (inserendo prestazioni avanzate ed eliminando quelle obsolete).